Onorevoli Colleghi! - Le recenti modifiche legislative e il riordino strutturale delle Forze armate rendono ormai anacronistiche le disposizioni della legge 11 luglio 1978, n. 382, relativa all'istituzione degli organi della rappresentanza militare.
      Dopo quasi trent'anni, nonostante le aspettative, gli organi della rappresentanza militare sono rimasti dei «contenitori vuoti», privi della possibilità di incidere concretamente sulla vita militare, luogo di straordinaria carica e dedizione di tanti uomini e donne in divisa.
      Gli organi della rappresentanza militare si sono confrontati con il diffuso atteggiamento «paternalistico» degli stati maggiori che, di fatto, sono stati legittimati dai vari Governi a disconoscere una sentita esigenza di riforma in grado di attribuire nuovi e reali poteri e competenze agli organismi eletti democraticamente nelle caserme.
      Di fronte a tali atteggiamenti si pone, quindi, la questione di riconoscere potere di rappresentanza e di contrattazione alle strutture elettive dirette, raccogliendo, altresì, lo spirito dell'articolo 18 della Costituzione, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e, in particolare, della

 

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risoluzione del Parlamento europeo sul diritto di associazione dei militari, approvata il 12 aprile 1984 e annunziata il 18 maggio 1984, quale atto fondamentale del diritto internazionale e mai recepito dal Parlamento italiano.
      Le Forze armate hanno nella struttura della rappresentanza militare una grande risorsa da valorizzare che può, peraltro, esprimere una forte carica unitaria e democratica in forza della rappresentatività che deriva dallo stretto rapporto con la base che essa rappresenta.
      È in forza di tali considerazioni che si sottopone all'esame del Parlamento la presente proposta di legge.
 

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